Il regolamento (UE) n. 517/2014 obbliga che le diverse operazioni su apparecchiature e impianti FGAS siano svolte da persone fisiche e imprese appositamente certificate.
Gli operatori devono quindi verificare, prima di affidare le proprie apparecchiature ad imprese terze, che le stesse siano in possesso di idonea certificazione e che il personale da loro impiegato sia a sua volta in possesso di idonea certificazione.
E’ obbligatorio pertanto avvalersi di personale tecnico e imprese certificate FGAS per eseguire le seguenti attività:
– manutenzione, assistenza e riparazione di apparecchiature e impianti FGAS
– controllo periodico perdite di apparecchiature e impianti FGAS
– smantellamento di apparecchiature e impianti FGAS
– fornitura ed installazione di apparecchiature e impianti FGAS
– fornitura ed installazione di sistemi di rilevamento delle perdite FGAS
– Servizio di recupero, riciclo e rigenerazione di gas fluorurati a effetto serra
– Servizio di smaltimento e distruzione di gas fluorurati a effetto serra
Tutte le imprese con personale addetto all’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature e impianti contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio), devono essere in possesso di specifica certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato (DPR 43/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni ed è obbligatoria per tutte le aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dei Regolamenti Europei 303/2008 e 304/2008.
Le certificazioni, sia per le imprese sia per le singole persone, differiscono in base al tipo di attività e si distinguono in:
· Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas;
· Controlli delle perdite nelle apparecchiature contenenti F-gas;
· Recupero di F-gas.