Entro il 31 maggio di ogni anno occorre effettuare la comunicazione della dichiarazione FGas ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012.

La Dichiarazione FGas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di gas refrigerante superiore ai 3 kg.

La dichiarazione Fgas deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale Sinanet entro il 31 maggio di ogni anno collegandosi al sito: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas dove sono consultabili le istruzioni e le domande frequenti aggiornate a supporto della iscrizione al portale e alla compilazione della dichiarazione stessa.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione FGas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

In caso di omessa od errata dichiarazione sono previste pesanti sanzioni come da D.Lgs. n. 26 del 05 marzo 2013.

Le informazioni da inserire nella dichiarazione si trovano nel Registro dell’apparecchiatura che deve essere compilato dal personale certificato durante i controlli periodici e gli interventi effettuati sulle apparecchiature.

E’ importante ricordare che possono intervenire sulle apparecchiature soltanto aziende certificate.

I gas fluorurati ad effetto serra, ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni (refrigeranti in apparecchiature di condizionamento d’aria e refrigerazione, agenti estinguenti in impianti di protezione antincendio, propellenti per aerosol medicali e tecnici, ecc.), presentano un potenziale, anche elevato, di contributo al riscaldamento globale del pianeta, determinato dall’intrappolamento della radiazione termica irradiata dalla superficie terrestre tra la superficie stessa e la troposfera (cosiddetto “effetto serra”).

Per tale motivo, da ormai un decennio l’azione del legislatore comunitario in materia ambientale è finalizzata al contenimento, alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nell’ambiente di tali gas, prima attraverso il Regolamento (CE) n. 842/2006, quindi mediante il Regolamento (CE) n. 517/2014 che ha abrogato e sostituito il precedente provvedimento.

In questo quadro legislativo, a livello nazionale italiano è in vigore da alcuni anni il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, tramite cui il nostro legislatore ha inteso dare attuazione al Regolamento (CE) n. 842/2006.

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I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono individuati nella figura dell’operatore, inteso quale il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla dichiarazione F-Gas sono determinate dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”. In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra mille e diecimila euro (articolo 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 26/2013).

In conclusione, per completezza di informazione, appare opportuno evidenziare che la presentazione della dichiarazione F-Gas costituisce solamente uno degli adempimenti disposti dalla vigente normativa ambientale a carico degli operatori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra; gli altri principali obblighi, talvolta modulati in funzione della quantità di gas presenti nelle apparecchiature, riguardano in sintesi:

– Il ricorso a personale o imprese qualificate (in possesso di apposito certificato) per l’installazione, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature;

– La prevenzione e la riparazione di eventuali perdite di gas dalle apparecchiature;

– L’esecuzione di regolari controlli periodici delle perdite di gas dalle apparecchiature;

– L’installazione sulle apparecchiature di sistemi di rilevamento delle perdite di gas;

– Il corretto recupero dei gas fluorurati utilizzati quali refrigeranti o estinguenti all’interno delle apparecchiature;

– La tenuta di appositi registri a corredo delle apparecchiature.

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