Il regolamento FGAS prescrive una serie di adempimenti a carico degli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (condizionatori, refrigeratori, camere climatiche, chiller, pompe di calore, sistemi fissi antincendio, automezzi con gruppi refrigeranti e commutatori elettrici):
Obblighi regolamento FGAS
Partendo anzitutto dalla definizione di “operatore”, è utile definirne il campo d’azione in quanto sulla base della normativa sopra citata (Regolamento n. 517/2014) è definito come “…la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento”.
Il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce inoltre che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.”
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Pertanto il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore sino a quando non delega completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema. In questo caso gli obblighi, gli adempimenti e le relative responsabilità legate al rispetto delle prescrizioni vanno a ricadere sulla società delegata. Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza all’installatore/manutentore, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto agli obblighi riportati.