REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
del 17 maggio 2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 marzo 2006,
considerando quanto segue:
(1)
Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) individua nei cambiamenti climatici una priorità d’intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell’8 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas ad effetto serra del 70 % circa rispetto al 1990.
(2)
L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con la decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4), è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
(3)
La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (5), stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l’impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell’allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell’8 % rispetto ai livelli del 1990.
(4)
Molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale.
(5)
Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (7), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (8), e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (9).
(6)
L’obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell’ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato.
(7)
È tuttavia opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario sulla base dell’articolo 95 del trattato per armonizzare le prescrizioni relative all’uso di gas fluorurati ad effetto serra e all’immissione in commercio e all’etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l’immissione in commercio e l’uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell’industria sia il fatto che lo sviluppo di soluzioni alternative è ancora in corso.
(8)
L’applicazione e il controllo del rispetto del presente regolamento dovrebbero stimolare l’innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie già esistenti più favorevoli all’ambiente.
(9)
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la spedizione transfrontaliera di gas fluorurati ad effetto serra recuperati a fini di rigenerazione o distruzione all’interno della Comunità conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (10).
(10)
L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, di cui all’allegato II, è pregiudizievole per gli obiettivi e gli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di cambiamenti climatici ed è quindi necessario limitare l’immissione sul mercato di detti prodotti e apparecchiature per quanto concerne la Comunità. Altrettanto pregiudizievoli potrebbero essere altre applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra e pertanto dovrebbe essere riesaminata la necessità di un’estensione dell’allegato II tenendo conto dei benefici ambientali, della fattibilità tecnica e del rapporto costo/efficacia.
(11)
Nell’allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri e gli Stati membri hanno adottato azioni specifiche per conseguire detti obiettivi. A norma dell’articolo 95 del trattato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le misure nazionali adottate per conseguire detti obiettivi nazionali per un periodo limitato.
(12)
Per contribuire all’adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (11), e il presente regolamento, ambedue volti a prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell ‘ Unione europea simultaneamente.
(13)
Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
(14)
Gli Stati membri devono emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(15)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(16)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè il contenimento di determinati gas fluorurati ad effetto serra e la comunicazione dei relativi dati nonché la limitazione dell’uso e dell’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l’ambiente e salvaguardare il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(17)
È opportuno adottare le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato A del suddetto protocollo. L’allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l’allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato.
Il presente regolamento riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all’articolo 8 e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all’articolo 9 e all’allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell’allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (13);
2)
«idrofluorocarburo», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
3)
«perfluorocarburo», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
4)
«potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell’anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell’allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP») (14);
5)
«preparato», ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale (15) del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell’allegato I;
6)
«operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;
7)
«immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l’importazione nel territorio doganale della Comunità;
8)
«uso», l’impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;
9)
«pompa di calore», un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;
10)
«sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l’operatore in caso di perdita;
11)
«sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
12)
«contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;
13)
«contenitore non ricaricabile», un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
14)
«recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;
15)
«riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;
16)
«rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;
17)
«distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;
18)
«applicazione o apparecchiatura fissa», un’applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;
19)
«aerosol a fini ludico-decorativi», aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell’allegato della direttiva 94/48/CE (16).
Articolo 3
Contenimento
1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:
a)
prevenire perdite di tali gas; e
b)
riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
a)
le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all’anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
b)
le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)
le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per «controllate per individuare perdite» si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.
3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.
5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.
6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente e della Commissione.
7. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Recupero
1. Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:
a)
circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore;
b)
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
c)
impianti di protezione antincendio ed estintori; e
d)
commutatori ad alta tensione.
2. Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita, la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
3. I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati da personale adeguatamente qualificato, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
4. Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell’apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.
Articolo 5
Formazione e certificazione
1. Entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.
2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.
3. L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.
4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazione
1. Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all’autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all’anno civile precedente.
a)
Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all’anno comunica:
—
la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d’aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione antincendio) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesso in commercio nella Comunità,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.
b)
Ogni importatore che importa più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:
—
la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d’aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali è previsto l’utilizzo della sostanza,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.
c)
Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:
—
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportato dalla Comunità,
—
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportato per essere riciclati, rigenerati o distrutti.
2. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.
Articolo 7
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE (17) e della direttiva 1999/45/CE (18) relative all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un’etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall’industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull’apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, compreso il loro potenziale di riscaldamento globale, sono incluse nei manuali di istruzioni forniti per tali prodotti e apparecchiature.
2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
a)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
b)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;
c)
commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e
d)
tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
3. La forma dell’etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Requisiti di etichettatura ulteriori rispetto a quelli individuati al paragrafo 1, se del caso, possono essere adottati secondo la stessa procedura. Prima di presentare una proposta al comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione valuta l’opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.
Articolo 8
Controllo dell’uso
1. Dal 1o gennaio 2008 è vietato l’uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l’anno.
2. L’uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dal 4 luglio 2007.
Articolo 9
Immissione in commercio
1. L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell’allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all’entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
3.
a)
Qualora uno Stato membro, entro il 31 dicembre 2005, abbia adottato disposizioni nazionali che siano più rigorose rispetto a quelle individuate nel presente articolo, e che ricadano nel campo di applicazione del presente regolamento, relative all’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento si basa, su gas fluorurati ad effetto serra, lo Stato membro in questione può, fatta salva la lettera b) del presente articolo, mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.
b)
Lo Stato membro in questione notifica le disposizioni nazionali alla Commissione, corredandole di una giustificazione a sostegno delle scelte adottate, entro il 4 luglio 2007. Tali disposizioni devono essere compatibili con il trattato. La Commissione fornisce al comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, le informazioni pertinenti su dette disposizioni.
Articolo 10
Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento dell’aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (19), e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007 al più tardi. Se del caso, accompagna tale relazione con proposte legislative entro il 31 dicembre 2008 nell’intento di applicare le disposizioni di cui all’articolo 3 agli impianti di condizionamento dell’aria diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.
2. Entro il 4 luglio 2011 la Commissione pubblica una relazione basata sull’esperienza acquisita a seguito dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, la relazione:
a)
esamina l’impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l’efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
b)
valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell’IPCC, se occorra aggiungere all’allegato I altri gas fluorurati ad effetto serra;
c)
valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;
d)
esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;
e)
valuta l’efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all’articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;
f)
valuta, proponendone un’eventuale modifica, le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in particolare il limite di una tonnellata annua e la necessità che le autorità competenti comunichino periodicamente alla Commissione le emissioni previste sulla base di campioni rappresentativi per migliorare l’applicazione pratica di dette disposizioni in materia di comunicazione;
g)
esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
h)
fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità che a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto riguarda le schiume, l’esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
i)
valuta se la sostituzione dell’esafluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell’articolo 8, paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 1, alla luce dell’ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1o gennaio 2010;
j)
valuta se l’inclusione di ulteriori prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati nell’allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi, tenendo conto dell’efficienza sul piano energetico, e, se del caso, presenta proposte di modifica dell’allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature;
k)
valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica dovrebbe tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;
l)
valuta la necessità di ulteriori interventi da parte della Comunità e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
3. Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Articolo 11
Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (20), gli Stati membri possono promuovere l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che utilizzano alternative ai gas ad elevato potenziale di riscaldamento globale e che siano efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l’impatto climatico.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Sanzioni
1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione entro il 4 luglio 2008 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull’applicazione di dette norme.
Articolo 14
Fermo restando l’articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri mantengono o introducono misure protettive più rigorose in conformità delle procedure individuate nell’articolo 95 del trattato in relazione agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, o nell’articolo 176 del trattato in relazione ad altri articoli del presente regolamento.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell’articolo 9 e dell’allegato II che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 62.
(2) Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (GU C 183 E del 26.7.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2006 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.
(3) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(4) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.
(5) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(6) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(8) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69).
(9) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
(10) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(11) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(13) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 27).
(14) Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).
(15) Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC; cfr. J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Climate change, The IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
(16) Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).
(17) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
(18) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/CE della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).
(19) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
PARTE 1
Gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, punto 1
Gas fluorurato ad effetto serra
Formula chimica
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)
Esafluoruro di zolfo
SF6
22 200
Idrofluorocarburi (HFC):
HFC-23
CHF3
12 000
HFC-32
CH2F2
550
HFC-41
CH3F
97
HFC-43-10mee
C5H2F10
1 500
HFC-125
C2HF5
3 400
HFC-134
C2H2F4
1 100
HFC-134a
CH2FCF3
1 300
HFC-152a
C2H4F2
120
HFC-143
C2H3F3
330
HFC-143a
C2H3F3
4 300
HFC-227ea
C3HF7
3 500
HFC-236cb
CH2FCF2CF3
1 300
HFC-236ea
CHF2CHFCF3
1 200
HFC-236fa
C3H2F6
9 400
HFC-245ca
C3H3F5
640
HFC-245fa
CHF2CH2CF3
950
HFC-365mfc
CF3CH2CF2CH3
890
Perfluorocarburi (PFC):
Perfluorometano
CF4
5 700
Perfluoroetano
C2F6
11 900
Perfluoropropano
C3F8
8 600
Perfluorobutano
C4F10
8 600
Perfluoropentano
C5F12
8 900
Perfluoroesano
C6F14
9 000
Perfluorociclobutano
c-C4F8
10 000
PARTE 2
Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato
Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP.
Σ (sostanza X % × GWP) + (sostanza Y % × GWP) + … (sostanza N % × GWP)
laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari al +/- 1 %.
Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente nel 23 % di HFC-32, 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134o, si avrebbe:
Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)
→ GWP complessivo = 1 652,5.
ALLEGATO II
Divieti di immissione in commercio a norma dell’articolo 9
Gas fluorurati ad effetto serra
Prodotti e apparecchiature
Data del divieto
Gas fluorurati ad effetto serra
Contenitori non ricaricabili
4 luglio 2007
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi
Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti
4 luglio 2007
Perfluorocarburi
Sistemi di protezione antincendio ed estintori
4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra
Finestre ad uso domestico
4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra
Altre finestre
4 luglio 2008
Gas fluorurati ad effetto serra
Calzature
4 luglio 2006
Gas fluorurati ad effetto serra
Pneumatici
4 luglio 2007
Gas fluorurati ad effetto serra
Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali
4 luglio 2008
Idrofluorocarburi
Aerosol a fini ludico-decorativi
4 luglio 2009