REGOLAMENTI COMUNITARI E LEGGI

– Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (*)

– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi

– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra

– Regolamento di esecuzione UE 2068/2015 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra

– Decreto del Presidente della Repubblica n° 43 del 27 gennaio 2012 concernete le modalità di attuazione del PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 0 Pag. 4 di 10 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

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– Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette ei requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, perdita requisiti standard di controllo per le apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento

(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

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