Sono tenute all’iscrizione al Registro F-Gas le persone ed imprese che svolgono le seguenti attività (art. 8, DPR 27 gennaio 2012, n. 43):

– installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
– recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
– recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore;
– controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume
– smantellamento di apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

L’iscrizione al Registro è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati. Le persone non possono quindi ottenere il certificato o l’attestato se non sono iscritte al Registro.

L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica.

L’articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate Fgas.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

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L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

L’iscrizione al Registro è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati. Le imprese non possono quindi ottenere il certificato se non sono iscritte al Registro.

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